Tassazione staking criptovalute: cos’è e quanto si paga

Lo staking è diventato uno dei modi più diffusi per far rendere le criptovalute senza doverle vendere. Ma in Italia, come viene trattato fiscalmente?

La risposta non è sempre stata così immediata: per anni è infatti mancata una posizione ufficiale chiara. Oggi però il quadro è più definito, ma restano alcune zone grigie che vale la pena conoscere prima di procedere con la dichiarazione dei redditi.

Che cos’è lo staking e perché interessa il fisco

Per prima cosa, bisogna ricordare che lo staking consiste nel bloccare una quantità di criptovalute in un wallet o su una piattaforma specializzata per partecipare al meccanismo di validazione delle transazioni su blockchain Proof of Stake. In cambio di questo servizio, il detentore riceve periodicamente una ricompensa, solitamente nella stessa criptovaluta messa in staking.

Dal punto di vista economico, il funzionamento ricorda quello di un deposito vincolato: si immobilizza un capitale, e si ottiene in cambio un rendimento. Un’analogia non casuale, che ha influenzato in modo decisivo il modo in cui l’Agenzia delle Entrate ha scelto di inquadrare fiscalmente questa attività.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate: reddito di capitale

Con la risposta all’interpello n. 956-771/2022, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente preso posizione in modo netto sancendo che i proventi derivanti dallo staking sono qualificati come redditi di capitale, non come redditi diversi. La distinzione è tutt’altro che formale: cambia il regime fiscale applicabile, le modalità di tassazione e, in alcuni casi, anche chi è tenuto ad applicare la ritenuta.

In pratica, l’Agenzia ha ritenuto che i token ricevuti come ricompensa rappresentino la remunerazione per l’impiego del capitale, così come avviene per gli interessi su un conto deposito. Ne consegue che si applica l’imposta sostitutiva del 26%, trattenuta direttamente dall’intermediario che funge da sostituto d’imposta, quando questo è presente.

Aliquota e modalità di tassazione

L’aliquota applicabile ai proventi da staking è quindi del 26%, la stessa prevista per dividendi, interessi e altri redditi di natura finanziaria. L’imposta è sostitutiva dell’IRPEF: significa che il contribuente non deve includere questi redditi nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF ordinaria.

Quando si opera tramite un exchange o una piattaforma italiana (o estera con stabile organizzazione in Italia) che riveste il ruolo di sostituto d’imposta, la ritenuta viene applicata automaticamente. Il contribuente riceve già il netto e non deve fare nulla in più in sede di dichiarazione.

La situazione si complica quando si utilizza un exchange straniero senza sostituto d’imposta in Italia, scenario molto comune, data la natura globale del settore crypto. In questo caso, il contribuente è tenuto ad auto-liquidare l’imposta e a indicare i proventi nella propria dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del Modello Redditi persone fisiche.

Quando si considera realizzato il reddito da staking

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda il momento in cui il reddito si considera prodotto. In linea generale, i token ricevuti come reward da staking sono tassabili nel momento in cui vengono accreditati al contribuente, non quando vengono eventualmente venduti o convertiti.

Questo significa che anche se non si converte mai la ricompensa in euro, il reddito è già stato realizzato. Il valore da prendere come riferimento per il calcolo dell’imposta è il controvalore in euro dei token al momento dell’accredito, basandosi sulla quotazione di mercato in quel momento. Tenere traccia di ogni accredito con data e valore di mercato è quindi indispensabile per una corretta gestione fiscale.

Staking e quadro RW: l’obbligo di monitoraggio fiscale

Indipendentemente dall’ammontare dei proventi, i contribuenti italiani che detengono criptovalute – comprese quelle messe in staking – su wallet o piattaforme estere hanno l’obbligo di compilare il quadro RW nella dichiarazione dei redditi. Si tratta del modulo destinato al monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero.

Dal 2023, con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, le criptovalute devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalla loro localizzazione. Anche i wallet self-custody, non collegati a piattaforme estere, rientrano nell’obbligo di monitoraggio. L’omissione può comportare sanzioni significative.

Staking DeFi: un caso ancora più complesso

La posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’interpello del 2022 riguarda lo staking in senso classico, cioè quello effettuato tramite intermediari che trattengono i token e partecipano alla validazione. Restano invece in una zona più grigia le attività di staking decentralizzato, come la liquidity provision su protocolli DeFi o il liquid staking.

In questi casi, la struttura giuridica sottostante è diversa: non c’è un intermediario, il contribuente interagisce direttamente con uno smart contract. La qualificazione come reddito di capitale potrebbe comunque essere applicata per analogia, ma l’assenza di una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia lascia spazio a interpretazioni e rischi. Affidarsi a un professionista specializzato è in questi casi particolarmente consigliabile.

Cosa fare per essere in regola

Per gestire correttamente la fiscalità sullo staking, è utile seguire un percorso strutturato. Prima di tutto, occorre raccogliere e conservare tutta la documentazione sulle ricompense ricevute: data di accredito, quantità di token, valore in euro al momento dell’accredito. Molti exchange forniscono report scaricabili, ma è sempre bene verificarne la completezza.

Il passo successivo è verificare se la piattaforma utilizzata è un sostituto d’imposta. Se lo è, il 26% è già stato trattenuto e non serve intervenire. Se non lo è, i proventi vanno indicati nel quadro RM con auto-liquidazione dell’imposta. In parallelo, va sempre valutato l’obbligo di compilazione del quadro RW.

Infine, per chi ha omesso la dichiarazione degli anni precedenti, è possibile regolarizzarsi tramite ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Prima di procedere autonomamente, è però fortemente consigliabile un confronto con un commercialista esperto in materia di criptovalute.

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