Tassazione cryptovalute
Nel nostro Paese la fonte normativa sulla tassazione delle criptovalute è recentemente diventata l’art. 1 co. 126 della l. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), provvedimento che ha ridefinito la normativa fiscale sulle valute virtuali (da questo momento cripto-attività) detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
In particolare, la norma sulla tassazione delle cripto-attività fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”, chiarendo poi che per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro o una tecnologia analoga”.
Tassazione criptovalute dopo la Legge di Bilancio 2023
La l. n. 197/2022 ha di fatto contribuito a superare le precedenti disposizioni della Risoluzione 72/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, che a sua volta aveva scelto di assimilare le criptovalute alle valute estere, prendendo così sostanziale spunto da una sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’anno precedente.
La novità principale rispetto all’impostazione pregressa è legata all’evidenza che i proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 co. 1 lettera c-sexies TUIR.
Il successivo art. 68 co. 10 TUIR afferma poi che le plusvalenze (la differenza tra il corrispettivo percepito o il valore nominale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto), sono sommate alle minusvalenze, e che se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è deducibile integralmente alle plusvalenze dei periodi successivi non oltre il quarto, e sempre che le minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le stesse sono state realizzate.
La determinazione delle plusvalenze sulle criptovalute
Da quanto sopra appare chiaro come per rispettare le previsioni sulla tassazione delle criptovalute sia fondamentale procedere a un puntuale calcolo della plusvalenza, confrontando il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (come accreditata sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisizione della stessa.
Si ricorda peraltro che l’aspetto che fa scaturire la plusvalenza ai fini fiscali è la cessione di cripto-attività contro valuta fiat o beni e servizi. Dunque, non assume alcuna rilevanza fiscale lo scambio di una cripto-attività con un’altra, ammesso che le due abbiano medesime caratteristiche e finalità (a tal proposito si aprono ovviamente mille fronti su cui ragionare la singola posizione del contribuente).
In assenza di specifici chiarimenti sulla materia, per determinare la plusvalenza si applica inoltre per analogia la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, in base alla quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).
L’imposta sostitutiva sulla tassazione delle criptovalute
Tutto ciò premesso, le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461/1997 prevedono che sulle plusvalenze così conteggiate sia applicata un’imposta sostitutiva del 26%.
Vi è altresì la possibilità di esercitare l’opzione per il regime del risparmio amministrativo e per quello del risparmio gestito presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, così come la possibilità di esercitare l’opzione per il risparmio amministrato solo relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.
Tassazione criptovalute in Italia e monitoraggio fiscale
Il reddito maturato nei modi sopra riassunti dovrà essere esposto nel quadro RT del modello UNICO PF. Nel caso in cui il contribuente scelga invece di presentare il modello 730, questi dovrà comunque essere integrato inviando separatamente e parzialmente i due quadri del modello UNICO PF preposti a questo genere di dichiarazione, ovvero il quadro RW ed il quadro RT, con le informazioni relative rispettivamente ai saldi in euro delle cripto-attività ed alle plus o minusvalenze realizzate in corso d’anno dal contribuente.
Si ricorda che tale modalità di dichiarazione e di tassazione della plusvalenza da parte del contribuente si rende necessaria in luogo del regime del risparmio amministrato. Se invece si opta proprio per il regime del risparmio amministrato, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso concorrono a determinare il risultato di gestione fiscalmente rilevante, senza che l’investitore debba indicare tali redditi in dichiarazione.
La compilazione del quadro RW
Procedendo con ordine, si condivide come ai sensi dell’art. 4, co. 1 del d.l. n. 167/90, le persone fisiche che detengono investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia, siano obbligate a dichiararne il possesso.
L’adempimento può essere realizzato attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, con una formalità che in seguito all’avvento della l. n. 197/2022 riguarda anche le cripto-attività indipendentemente dalle modalità di archiviazione e di conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.
Per la corretta valorizzazione delle cripto-attività all’interno del quadro RW ci si può poi affidare a quanto indicato nel provvedimento n. 151663/2013 dell’Agenzia delle Entrate, che precisa il valore da indicare nel:
- valore di mercato rilevato al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui sono detenute le attività,
- valore nominale se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati,
- valore di rimborso se manca il valore nominale,
- costo di acquisto se manca sia il valore nominale che il valore di rimborso.
Nella pratica, tuttavia, è bene considerare come non esista un valore di mercato valido ai fini fiscali né quello nominale o di rimborso, l’unico elemento certo è il valore di costo.
La compilazione del quadro RT
Ora, tornando all’ipotesi, non rara, di compilazione del quadro RT da parte del contribuente, in corrispondenza della sezione dedicata alle plusvalenze soggette ad applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% bisognerà invece indicare:
- il valore complessivo delle criptovalute cedute nel corso dell’anno, che dovrà essere valorizzato – come sopra anticipato – al cambio del giorno di cessione;
- il valore complessivo delle criptovalute acquistate, utilizzando il metodo LIFO per determinare i valori di acquisto delle valute cedute.
Da tale differenza, se dovesse emergere una plusvalenza la stessa dovrà essere assoggettata alla già rammentata tassazione con imposta sostitutiva del 26%, con il versamento dell’imposta che seguirà le ordinarie scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (30 giugno). Il codice tributo da utilizzare con modello F24 è il 1100, che disciplina l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR. L’anno di imposta da indicare è evidentemente quello oggetto di dichiarazione.
Per saperne di più e scoprire in che modo regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla tassazione delle criptovalute, consiglio a tutti i lettori di contattare il mio studio per una prima condivisione.
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