Atto costitutivo start up innovativa

Quando si procede con la costituzione di una startup innovativa, atto costitutivo e statuto costituiscono i documenti necessari per condurre in regolare compimento la nascita della nuova realtà. In particolare, l’atto costitutivo start up innovativa è il documento che contiene tutte le informazioni più importanti sulla società e sui soci (dalla denominazione sociale ai dati della compagine sociale), mentre lo statuto è il documento che disciplina l’organizzazione societaria e che contiene le regole sull’amministrazione, sull’assemblea, sui rapporti tra i soci e non solo.

Ciò premesso, cerchiamo di conoscere meglio l’importanza dell’atto costitutivo start up innovativa e perché si tratta di un documento fondamentale per la sua costituzione e la regolare conduzione delle attività.

Costituzione startup innovativa: cosa contiene l’atto costitutivo

L’atto costitutivo start up innovativa, redatto in conformità al modello ministeriale, insieme allo statuto include alcune clausole ricorrenti che riguardano i requisiti legali della società, tra cui:

  • Oggetto sociale: descrizione delle attività esercitate dall’impresa
  • Startup innovativa: possesso degli elementi necessari per qualificare come tale la società
  • Denominazione sociale, luogo di costituzione e sede della società
  • Dati anagrafici dei soci che costituiscono la società
  • Capitale sociale e conferimenti, ovvero i versamenti in denaro a cui i soci si obbligano per dotare la società del capitale iniziale
  • Amministrazione, con evidenza della tipologia amministrativa, la composizione del consiglio di amministrazione, ecc.
  • Competenze, con i temi e le materie che sono di competenza dei soci e le modalità di adozione delle decisioni
  • Recesso ed esclusione, con disciplina dell’uscita volontaria o meno del socio dalla società
  • Durata, il termine della società.

Come si potrà scorgere dando uno sguardo al modello tipizzato della startup innovativa, alcune delle clausole di cui sopra non sono liberamente personalizzabili dai soci costitutivi.

L’oggetto della società

Uno degli esempi di vincolo di contenuto nel modello uniforme di atto costitutivo per la nascita di una startup innovativa è costituito dall’oggetto sociale, che deve necessariamente premettere “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come meglio specificato nello statuto (…)”.

Sarà nello statuto che la società potrà dettagliare in modo più specifico in cosa consistono i prodotti e i servizi sviluppati e commercializzati.

Nel modello uniforme è altresì previsto che

la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali

e che

può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l’oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

La durata della società

La durata della startup innovativa può essere fissata fino a data certa, indeterminata o fino a un periodo prorogabile tacitamente salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza da parte di ciascuno dei soci interessati alla disdetta all’organo amministrativo.

Il modello uniforme precisa che è facoltà dei soci prorogare la durata della società anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata, e come spetti ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all’art. 2473 c.c.

Atto costitutivo e iscrizione della startup innovativa nella Registro delle Imprese

L’iscrizione della startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese è un adempimento contestuale all’iscrizione dell’atto costitutivo della società. Dunque, la domanda si comporrà sia della modulistica che della documentazione indicate nelle schede relative all’iscrizione dell’atto costitutivo.

Per quanto concerne i tempi, per l’iscrizione dell’atto costitutivo si dovrà procedere entro 10 giorni in caso di società di capitali o 20 giorni in caso di società cooperative, dalla data dell’atto o dalla data in cui l’autorizzazione è stata consegnata al notaio (nel caso in cui le autorizzazioni ex art. 2329 c.c. siano rilasciate dopo la stipula dell’atto costitutivo). Per la denuncia dell’attività esercitata, i tempi sono pari a massimo 30 giorni dalla data dell’inizio.

Si ricorda che in caso di violazione dei termini di deposito dell’atto costitutivo e dell’iscrizione della società, sono previste sanzioni per il notaio e per gli amministratori, pari a 20 euro per il notaio e 68,66 euro fino al 30 giorno di ritardo per gli amministratori, elevati a 206 euro dal 31mo giorno di ritardo. Sanzioni di identica misura sono previste per i legali rappresentanti della startup innovativa che non abbiano provveduto a effettuare la comunicazione di mantenimento dei requisiti della propria impresa.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’atto costitutivo e sulle procedure di iscrizione della startup innovativa presso il Registro delle Imprese invito tutti coloro i quali fossero interessati a contattarmi ai recapiti presenti su questo sito.

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