Investire in startup innovative

Investire in startup innovative è operazione agevolata ai sensi del Regolamento de minimis 1407/2013 e del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, con misura prevista dal Decreto Rilancio di cui al D.L 34/2020.

Il quadro normativo per gli investimenti in startup ha di fatti previsto una detrazione IRPEF del 50% destinata a tutte le persone fisiche che scelgono di investire nel capitale di rischio di una startup innovativa o di una PMI innovativa, rendendo così ancora più conveniente la partecipazione nel capitale di una società ad alto tasso di innovazione.

Per poter fruire correttamente dell’incentivo, prima della realizzazione dell’investimento è fondamentale che il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa presenti apposita istanza sulla piattaforma informativa degli incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Come funziona l’investimento in startup innovativa

Per poter validamente usufruire dell’incentivo fiscale previsto dal legislatore, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Di contro, può essere effettuato direttamente o per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.

Ricordo che per gli investimenti effettuati in startup innovative l’impiego sottoposto ad agevolazione fiscale ammonta a un massimo di 100.000 euro per ogni periodo di imposta. Gli investimenti effettuati invece in PMI innovative sono sottoposti ad agevolazione fino a un massimo di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta. Superato tale limite, sulla parte eccedente l’investitore potrà detrarre il 30% in ogni periodo di imposta.

Segnalo infine che ai sensi del Regolamento de minimis la startup innovativa o la PMI innovativa che è destinataria dell’investimento non può conseguire aiuti in regime de minimis per oltre 200.000 euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.

Investire in startup innovative: quali sono gli investimenti ammissibili

L’art. 5 comma 1 del Decreto 28 dicembre 2020 sulle modalità di accesso alla detrazione in de minimis per gli investimenti in startup innovative e in PMI innovative, stabilisce che prima dell’investimento l’impresa beneficiaria debba presentare istanza di accesso al beneficio mediante la piattaforma informatica dedicata. La disposizione preclude che l’investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa conseguire il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra.

Si ricorda che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una startup innovativa o di una PMI innovativa già costituita. Per previsione normativa, sono agevolabili solamente i conferimenti che vengono iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o delle quote della startup innovativa o della PMI innovativa.

Non possono dunque essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto, che sono iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.

Startup innovativa vantaggi e agevolazioni concedibili

Con l’occasione, si ricorda altresì che il plafond de minimis di 200.000 euro nell’arco dei tre esercizi finanziari riguarda solamente l’impresa beneficiaria e non l’investitore. Per costui si applicano infatti i limiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Decreto 28 dicembre 2020.
Per quanto poi concerne i meccanismi di calcolo, in caso di investimento in startup innovative il calcolo sul plafond de minimis viene fatto in base alla detrazione di cui fruirà l’investitore e, dunque, pari al 50%.

Investire in startup innovative: il superamento dei limiti del de minimis

Per quanto concerne il superamento del limite del de minimis, la modalità di riparto del beneficio tra gli investitori è libera scelta del legale rappresentante della società. Dunque, ove la stessa dovesse ricevere investimenti che superino la soglia di capienza massima residua dell’impresa beneficiaria, è lo stesso legale rappresentante a presentare istanza sulla piattaforma, scegliendo autonomamente su quale investimento concedere detrazione al 50% e su quale concedere quella al 30%.

I requisiti della startup innovativa

Colgo l’occasione per ricordare che ai sensi della normativa (DL 179/2012, art. 25, comma 2), la startup innovativa è definibile come tale solamente se è costituita come società di capitali (anche in forma cooperativa) e rispetta i seguenti requisiti oggettivi:

  • impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  • residenza in Italia o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in mercato regolamentato o in piattaforma multilaterale di negoziazione
  • non distribuisce e non ha distribuito utili
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente sviluppo, produzione e commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

La startup innovativa deve inoltre rispettare almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  • spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
  • impiego di personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)
  • titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
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