Tassazione Bitcoin persone fisiche
Il tema della tassazione Bitcoin persone fisiche sta interessando decine di migliaia di italiani: negli ultimi anni, infatti, gli investimenti in BTC e in altre criptovalute sono diventati d’uso comune per tantissime persone che, attratte dalle opportunità di guadagno delle valute digitali, hanno cominciato a diversificare il portafoglio impiegando il proprio capitale anche su questi asset.
Ma come funziona la tassazione crypto Italia?
Il momento impositivo
Cominciamo con il ricordare che non è semplice riepilogare in modo chiaro e sintetico in cosa consista la tassazione delle criptovalute in Italia, considerato che nel nostro Paese non c’è una regolamentazione specifica su questo tema. Come conseguenza di ciò, è necessario inquadrare l’attività per natura e, di conseguenza, applicare alla stessa le norme fiscali più prossime e coerenti per assimilazione.
In tal proposito, è utile sottolineare come il momento impositivo sia rappresentato dallo scambio, ovvero dal momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o dal momento in cui viene scambiata con altra valuta – sia essa tradizionale o virtuale. Solamente in questi casi diventa pertanto oggetto di tassazione secondo il legislatore italiano.
In termini dichiarativi, invece, sono due i momenti che rilevano:
- il cash out, che concerne la tassazione
- la detenzione, che riguarda il monitoraggio.
La tassazione di Bitcoin per persone fisiche
Come ho già anticipato in apertura di questo breve approfondimento, il primo passo per individuare correttamente il trattamento fiscale di un’attività è quello di inquadrarla per natura.
In questo senso, la criptovaluta è un prodotto unico nel suo genere: ha infatti delle caratteristiche simili a quelle di uno strumento finanziario ma, contemporaneamente, anche di valute utilizzabili come mezzo di scambio e altresì di asset immateriali.
A chiarire questo aspetto della tassazione Bitcoin persone fisiche ha poi pensato l’Agenzia delle Entrate che, prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE su causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, ha indicato con la Risoluzione 72/E/2016 la decisione di assimilare le criptovalute alle valute estere.
Si tratta di una presa di posizione non priva di critiche da parte di autorevoli esponenti della dottrina che, peraltro, contribuisce ad allontanare il nostro Paese da alcune best practices internazionali. Ad onor di cronaca, si tratta però di una posizione sostenuta e influenzata dalla giurisprudenza locale, in attesa che il legislatore intervenga in modo più uniforme su questo argomento.
Se si considera Bitcoin come una valuta estera, non si può non ricondurre la tassazione BTC per le persone fisiche a quanto il legislatore ha previsto per le valute estere all’art. 67 del TUIR, secondo cui sono redditi diversi imponibili
le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti.
Ancora, al comma 1-ter l’articolo dispone che
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
Pertanto, sintetizzando, sono redditi diversi di natura finanziaria e soggetti a imposta sostitutiva del 26% quelle plusvalenze che derivano da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera i 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno.
Il monitoraggio
Oltre alla tassazione c’è un altro motivo per cui occorre avvicinarsi con consapevolezza al tema della tassazione Bitcon persone fisiche: il monitoraggio fiscale.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale che conseguono alla detenzione della criptovaluta sono concretizzati principalmente nella compilazione del quadro RW del modello dei redditi PF. Non sempre, però, vi è l’obbligo di compilazione di questo quadro, considerato che tale necessità non ricade se le criptovalute sono detenute mediante intermediario residente in Italia.
Il tema, dunque, è ben lungi dall’essere consolidato e dal non offrire novità sul breve termine tali da richiedere un supporto qualificato da parte di un professionista esperto in Bitcoin e altre criptovalute. Proprio per tale motivo, valutata la complessità di questo ambito, invito tutti coloro i quali desiderassero saperne di più sulla tassazione Bitcoin persone fisiche a contattare il mio studio per una consulenza personalizzata.
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