trattamento fiscale

Trattamento fiscale su acquisto beni e servizi con criptovalute

Lo scorso 26 marzo 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito risposta ad un’interrogazione parlamentare con cui si domandava di chiarire il trattamento fiscale applicabile agli acquisti di beni e servizi effettuati tramite criptovalute.

In particolare, l’interrogazione riguardava la rilevanza reddituale di queste operazioni e la necessità di un intervento di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 67 e 68 TUIR, oltre che delle novità normative che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2025.

Cosa dice il Tuir sul trattamento fiscale

Nel formulare la propria interrogazione sul trattamento fiscale, vengono innanzitutto richiamate le disposizioni del Tuir e, tra di esse, l’art. 67 co. 1 lettera c-sexies, che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi che derivano da attività di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione di criptoattività, che vengono pertanto a divenire fonte di reddito imponibile nel momento in cui si realizza una plusvalenza, un incremento patrimoniale.

Il comma 9-bis dell’art. 68 Tuir specifica poi le modalità di determinazione della plusvalenza, che è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore nominale) della criptoattività ceduta e il costo o valore di acquisto della stessa.

L’eccezione sul trattamento fiscale

La legge prevede però un’eccezione: la permuta tra criptoattività che hanno analoghe caratteristiche e funzioni, non rilevante sotto il profilo fiscale e, come tale, non in grado di generare reddito imponibile.

Una simile eccezione è stata introdotta con la ratio di includere nel reddito imponibile solamente le operazioni che determinano l’insorgenza di un effetto incremento patrimoniale per il contribuente. Ne deriva che rimangono escluse dalla tassazione delle criptoattività una serie di operazioni come, appunto, la permuta tra criptoattività.

L’acquisto di beni o servizi tramite criptovaluta

È in questo ambito che l’interrogazione ha indotto il MEF a chiarire se ai fini fiscali l’acquisto di beni o servizi attraverso la criptovaluta possa configurare o meno un’operazione fiscalmente rilevante anche in assenza di una plusvalenza.

Nell’interpretazione degli onorevoli interroganti, il semplice uso di una criptoattività come mezzo di pagamento non dovrebbe generare un obbligo impositivo: non è infatti, di per sé, un guadagno, esattamente come potrebbe avvenire con l’uso di valuta fiat per il compimento delle medesime operazioni.

Di diverso avviso è tuttavia il MEF, che con risposta 5-03772 dello scorso 26 marzo 2025, ritiene che nell’ipotesi di acquisto di beni o servizi attraverso criptovaluta, si realizza una cessione di criptoattività, con possibile emersione di una plusvalenza fiscalmente rilevante.

Nella nota del MEF si ribadisce come la plusvalenza sia calcolata come differenza fra il valore del bene o del servizio ricevuto, e il costo o valore di acquisto della criptoattività che è utilizzata per l’operazione.

Ne deriva, in sintesi, che l’uso di una cripoattività perr finalità di pagamento deve essere assimilato alla cessione a titolo oneroso, con conseguenti effetti di rilievo ai fini dell’imposizione sul reddito.

La risposta del MEF è integralmente consultabile qui.

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