cessione debiti

I debiti nella cessione ramo d’azienda

Stando a quanto afferma l’art. 2560 c.c., il cessionario dell’azienda risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta in solido con il cedente se questi risultano dai libri contabili obbligatori. Alle parti è consentito di escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, ma la pattuizione ha effetti solo tra le parti, e non nei confronti dei terzi creditori.

Deroga al principio generale di cui all’art. 2560 c.c. è prevista – per i debiti tributari – dall’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni che sono relative all’anno della cessione e ai due anni precedenti, oltre a quelle relative per gli anni precedenti se le sanzioni sono già state irrogate e contestate nello stesso periodo, fino a una concorrenza pari al valore dell’azienda ceduta.

Di contro, il cessionario dell’azienda non risponde dei debiti del cedente se la cessione avviene nel contesto di uno degli strumenti di soluzione delle crisi di impresa previste dal Codice della crisi.

Proviamo a condividere insieme, in modo più dettagliato, alcuni spunti sulla materia.

Il trasferimento dei debiti nella cessione d’azienda

In modo più specifico, in relazione al trasferimento dei debiti che sono stati contratti per l’esercizio dell’impresa, l’art. 2560 c.c. dispone che chi acquista l’azienda risponda dei debiti ad essa riferiti se risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento ai terzi, l’alienante è invece liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solamente se questi vi acconsentono in modo espresso.

Evidente è, dunque, l’intenzione del legislatore: tutelare i creditori dinanzi all’alienazione dell’azienda, l’asset di rilievo nel patrimonio del debitore, pur nella consapevolezza che salvo diversa intesa tra le parti, la cessione non determina un trasferimento della posizione debitoria sostanziale. Il debitore effettivo rimane pur sempre il cedente, su cui l’acquirente può dunque rivalersi in via di regresso. Se invece le parti hanno pattuito di trasferire all’acquirente l’azienda con i debiti ad essa afferenti, i debiti si considerano assunti dall’acquirente, ma il debitore originario non è comunque liberato dai debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Si ricorda in tale proposito che l’art. 2560 c.c. è applicato ai debiti puri, che non sono ricollegabili ai rapporti contrattuali non ancora definiti. A questi ultimi si applica invece l’art. 2558 c.c., in tema di trasferimento dei contratti, ovvero in quelle situazioni in cui il debito contrattuale di chi trasferisce l’azienda si contrappone a un credito attuale che deriva dallo stesso negozio giuridico nei confronti del contraente ceduto.

Di conseguenza, la successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive che non sono integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda. Di contro, se il terzo contraente ha già eseguito la propria prestazione e residui un mero debito, si applicherà l’art. 2560 c.c.

Da ciò ne deriva anche che la responsabilità del cessionario non è estesa a tutti i debiti, bensì solo a quelli che nascono da

  • fonte extracontrattuale;
  • contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell’alienante dell’azienda;
  • contratti a prestazioni corrispettive, se la controprestazione sia stata già eseguita.

Insomma, chi cede un’azienda non è liberato dai debiti ma ne risponde anche l’acquirente se si tratta di azienda commerciale e se risultano dai libri contabili obbligatori. In questo caso, tra cedente e cessionario si configura una responsabilità solidale verso i terzi per debiti aziendali.

È però possibile che le parti, con un patto di accollo, prevedano diversamente, ovvero che l’acquirente dell’azienda si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante, o parte di essi. Nella prassi è inoltre frequente l’inserimento di una clausola liberatoria che esclude il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori. La clausola è però vincolante solo per le parti e non per i terzi creditori: in altri termini, il cessionario rimane comunque obbligato in solido con il cedente se il debito risulta dai libri contabili obbligatori, potendosi poi rivalere nei confronti dell’alienante.

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