Scrivania di uno studio commercialista con laptop, documenti e hardware wallet, a illustrare la DAC 8 sulle cripto-attività

DAC 8: cosa cambia per chi detiene cripto-attività in Italia

La DAC 8 è la direttiva europea che porta le cripto-attività dentro il sistema di scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri, e dal 1° gennaio 2026 ha iniziato a produrre effetti concreti anche in Italia. Per anni il rapporto tra criptovalute e amministrazione finanziaria si è retto su un equilibrio fragile: obblighi dichiarativi in capo al contribuente, poca visibilità diretta per il Fisco. Quell’equilibrio è finito. Dal periodo d’imposta 2026 gli operatori che custodiscono, scambiano o trasferiscono cripto-attività per conto dei clienti raccolgono dati identificativi e li trasmettono all’Agenzia delle Entrate, che poi li condivide con le autorità fiscali degli altri Paesi. Chi detiene criptovalute non deve fare nulla di diverso rispetto a prima. Deve però sapere che, da qui in avanti, ciò che dichiara verrà confrontato con ciò che gli exchange hanno già comunicato.

Che cos’è la dac 8 e da dove nasce

DAC è l’acronimo di Directive on Administrative Cooperation, la direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. La prima versione risale al 2011 e riguardava lo scambio di informazioni su redditi da lavoro, pensioni, immobili e compensi di amministratori. Da allora l’impianto è stato ampliato sette volte, ogni volta per coprire un’area che sfuggiva al controllo incrociato tra amministrazioni: i conti finanziari, i ruling transfrontalieri, le rendicontazioni Paese per Paese, i meccanismi di pianificazione aggressiva, i redditi generati sulle piattaforme digitali. La DAC 8, formalmente Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, è l’ottavo passaggio di questa catena e si occupa di cripto-attività.

La logica è la stessa che ha svuotato il segreto bancario nel giro di un decennio. Se un residente italiano apre un conto in un altro Stato membro, la banca estera comunica il saldo alla propria autorità fiscale, che lo gira all’Agenzia delle Entrate. Applicato alle criptovalute, il meccanismo produce lo stesso risultato: l’exchange registrato in Irlanda o in Lituania raccoglie la residenza fiscale dell’utente italiano e trasmette i dati delle operazioni alla propria amministrazione, che li inoltra a Roma. Il concetto di conto estero non dichiarato, tradotto nel linguaggio delle cripto-attività, perde gran parte della sua opacità.

Non si tratta di un’invenzione europea in senso stretto. La DAC 8 recepisce sul piano comunitario uno standard globale elaborato dall’OCSE, il Crypto-Asset Reporting Framework, pubblicato nell’ottobre 2022 e comunemente abbreviato in CARF. L’Italia ha sottoscritto il relativo accordo multilaterale tra autorità competenti il 20 novembre 2024. Questo doppio binario, direttiva europea da un lato e standard OCSE dall’altro, spiega perché il perimetro dello scambio non si fermi ai confini dell’Unione ma si estenda anche a un elenco di giurisdizioni qualificate extra-UE che aderiscono al CARF.

Vale la pena notare una differenza rispetto al passato. La DAC 8 non si limita alle cripto-attività: interviene anche sulle categorie di reddito già scambiate, estende l’obbligo di comunicazione dei ruling preventivi transfrontalieri alle persone fisiche e ritocca le regole sui numeri di identificazione fiscale esteri. Il capitolo crypto è quello che fa notizia, ma il provvedimento è più largo. Chi lavora con strutture internazionali farebbe bene a leggerlo per intero.

Il recepimento italiano e il decreto legislativo 194 del 2025

La direttiva è diventata diritto interno con il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025. È il testo che traduce in obblighi concreti i principi della DAC 8 e che ha aperto la strada al provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate arrivato pochi mesi dopo. Abbiamo commentato la pubblicazione del decreto in tempo reale nell’analisi su come il reporting fiscale sulle criptovalute si allarga, e le settimane successive hanno confermato l’impianto senza sorprese sostanziali.

Gli articoli da 6 a 18 del decreto sono il cuore della parte crypto. Disciplinano due cose distinte, che è utile tenere separate: da un lato gli obblighi di adeguata verifica e comunicazione in capo agli operatori, dall’altro le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate scambia poi quei dati con le autorità competenti degli altri Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non UE. Come segnalato da Fisco Oggi nella nota sul recepimento della direttiva europea Dac 8, il decreto introduce anche un regime di sanzioni amministrative specifico per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione da parte dei prestatori di servizi.

Il tassello operativo è arrivato il 22 giugno 2026 con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, illustrato da Fisco Oggi nella scheda su Dac8 e cripto-attività e le regole per i fornitori di servizi. È il documento che stabilisce come gli operatori si registrano, in che formato trasmettono i dati e cosa succede se sbagliano o se non trasmettono affatto. Fino a quel momento la DAC 8 era un perimetro normativo; da lì in poi è diventata una procedura con scadenze, tracciati XML e ricevute.

Chi deve comunicare i dati e chi resta fuori

L’obbligo di comunicazione ricade su due figure. La prima è il prestatore di servizi per le cripto-attività, il CASP, così come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 15 del Regolamento (UE) 2023/1114, il regolamento MiCA. Sono gli operatori autorizzati o che hanno presentato notifica ai sensi degli articoli 60 e 63 dello stesso regolamento: exchange, custodi, piattaforme di scambio, servizi di portafoglio gestito. Il collegamento con MiCA non è accidentale e vale la pena approfondirlo, perché l’autorizzazione MiCA e l’obbligo di reporting viaggiano ormai insieme. Chi vuole ricostruire il quadro può partire dalla nostra guida al regolamento MiCA e alle nuove norme europee sulle criptovalute.

La seconda figura è il gestore di cripto-attività, il CAO nella sigla tecnica: un soggetto che fornisce servizi in cripto-attività senza essere un CASP autorizzato ai sensi di MiCA. Per rientrare nell’obbligo italiano deve avere un collegamento con il territorio dello Stato, e il decreto elenca le alternative: residenza fiscale in Italia, costituzione secondo l’ordinamento nazionale, assoggettamento all’obbligo dichiarativo in Italia, gestione dell’entità nel territorio dello Stato, oppure presenza di una succursale italiana di un soggetto non residente. I gestori di cripto-attività sono tenuti alla registrazione unica prevista dall’articolo 15 del decreto, che si effettua tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Esiste una via d’uscita, ma è stretta. Sono esonerati dalla comunicazione i prestatori che già assolvono obblighi sostanzialmente equivalenti di comunicazione e adeguata verifica in un’altra giurisdizione oggetto di comunicazione, a condizione che notifichino la circostanza all’Agenzia delle Entrate entro lo stesso termine previsto per la comunicazione ordinaria. Non è un esonero automatico: è una notifica annuale che deve attestare l’avvenuto adempimento altrove. Chi salta la notifica resta a tutti gli effetti obbligato.

Chi non rientra? I soggetti che non prestano servizi per conto terzi. Un wallet self-custody, dove le chiavi private sono nella disponibilità esclusiva del titolare e nessun intermediario esegue operazioni per suo conto, non genera comunicazioni DAC 8 perché non esiste un prestatore da obbligare. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico al tema della tracciatura delle operazioni in criptovalute e di chi la effettua, perché è il punto su cui si concentrano più fraintendimenti. Attenzione però a non trarne la conclusione sbagliata: l’assenza di segnalazione non equivale ad assenza di obbligo dichiarativo.

Quali informazioni finiscono all’agenzia delle entrate

Il perimetro dei dati oggetto di comunicazione è definito dal decreto e ricalca lo standard CARF. Secondo quanto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella scheda dedicata allo scambio automatico DAC8/CARF, i prestatori con obbligo di comunicazione trasmettono le informazioni relative a qualsiasi operazione di scambio e trasferimento di cripto-attività effettuata da utenti residenti in uno Stato membro dell’Unione o in una giurisdizione qualificata non UE. L’elenco di queste giurisdizioni viene pubblicato ogni anno entro il 15 maggio sui siti del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia.

Sul piano pratico la comunicazione contiene tre blocchi di informazioni. Il primo riguarda l’identificazione dell’utente: dati anagrafici, residenza fiscale accertata attraverso le procedure di adeguata verifica, codice fiscale italiano quando disponibile. Il secondo riguarda l’identificazione dell’operatore che trasmette. Il terzo, il più rilevante per il contribuente, riguarda le operazioni, distinte per ciascun tipo di cripto-attività: scambi contro valuta fiat, scambi tra cripto-attività diverse, trasferimenti in entrata e in uscita, con i relativi controvalori.

Il formato non è libero. Il provvedimento del 22 giugno 2026 ha definito un tracciato XML e ha stabilito che la trasmissione avvenga esclusivamente per via telematica attraverso i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite incaricati. L’Agenzia certifica di norma l’avvenuta presentazione con una ricevuta entro cinque giorni lavorativi dall’invio. In caso di scarto del file il prestatore può ripresentare entro la stessa scadenza ordinaria, e le trasmissioni tardive effettuate nei trenta giorni successivi vengono comunque acquisite e inoltrate alle autorità estere nei tempi previsti per lo scambio, fissati al 30 settembre.

C’è un dettaglio che merita attenzione. Il decreto prevede una procedura di sollecito a più stadi per gli operatori registrati che omettono l’adempimento: dopo trenta giorni dalla scadenza l’Agenzia invita a trasmettere entro sessanta giorni, poi invia un sollecito con ulteriori trenta giorni, e in caso di inerzia cancella la registrazione. Per un exchange, la cancellazione della registrazione non è una sanzione formale: è un problema operativo serio. Questo spiega perché gli operatori stiano chiedendo ai clienti conferme di residenza fiscale con un’insistenza che fino a un anno fa non si vedeva.

Le date che contano nel calendario della dac 8

La confusione più diffusa riguarda le scadenze, perché in questa materia convivono tre orizzonti temporali diversi. Conviene fissarli una volta per tutte.

Il primo è il periodo di riferimento. Gli obblighi derivanti dalla DAC 8 decorrono dal 1° gennaio 2026: è l’anno civile le cui operazioni saranno oggetto della prima raccolta dati. Tutto ciò che è avvenuto prima di quella data non rientra nel flusso automatico, il che non significa che sia fuori dal radar del Fisco per altre vie.

Il secondo è la trasmissione all’Agenzia. I prestatori comunicano entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento. La prima comunicazione, relativa al 2026, dovrà quindi essere effettuata entro il 30 giugno 2027. Questo è il dato che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito con maggiore chiarezza e che vale la pena memorizzare, perché è la data che separa la fase preparatoria da quella in cui i dati esistono davvero in un database.

Il terzo è lo scambio tra amministrazioni, fissato al 30 settembre. Da quel momento l’informazione raccolta in Italia raggiunge le autorità degli altri Stati e, simmetricamente, i dati raccolti altrove sui residenti italiani arrivano all’Agenzia delle Entrate. È il passaggio che chiude il cerchio e che rende operativo l’incrocio con le dichiarazioni.

Nel frattempo il presidio sul periodo precedente non si è fermato. L’amministrazione finanziaria ha già avviato attività di controllo sugli anni d’imposta antecedenti al 2026, utilizzando fonti diverse dallo scambio automatico. Abbiamo analizzato le modalità di questi controlli fiscali sulle criptovalute e l’incrocio dei dati del periodo 2023-2025, ed è un aspetto che troppo spesso viene sottovalutato da chi ragiona come se il 2027 fosse una linea di partenza. Non lo è. È il momento in cui una parte del lavoro istruttorio diventa automatica.

Cosa cambia davvero per chi detiene cripto-attività

Qui sta il punto che quasi tutta la comunicazione sulla DAC 8 manca. La direttiva non introduce nuove imposte, non modifica le aliquote, non crea obblighi dichiarativi aggiuntivi per il contribuente. Chi deteneva cripto-attività prima del 2026 aveva già l’obbligo di indicarle nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e di tassare le plusvalenze secondo le regole vigenti. Quell’obbligo era già lì. La DAC 8 non lo crea: lo rende verificabile.

La differenza è enorme sul piano pratico e nulla sul piano giuridico. Nella nostra esperienza professionale, maturata in oltre dieci anni di attività come dottore commercialista e revisore legale a fianco di investitori e imprese del settore digitale, la percezione diffusa è ancora che l’obbligo dichiarativo scatti quando il Fisco può controllare. È esattamente il contrario. L’obbligo esiste a prescindere; il controllo determina soltanto la probabilità che l’inadempimento venga alla luce. Chi ha ragionato in termini di rischio di accertamento, e non di conformità, si trova ora davanti a una variabile che è cambiata di segno.

Un esempio anonimo aiuta a capire la portata del cambiamento. Un contribuente che negli anni ha operato su tre piattaforme diverse, due europee e una extra UE aderente al CARF, con movimentazioni ricorrenti e nessuna liquidazione verso il conto corrente, ha storicamente ritenuto di non avere nulla da dichiarare perché non aveva mai monetizzato. È un’impostazione errata sotto due profili: le permute tra cripto-attività diverse possono generare materia imponibile, e il monitoraggio fiscale prescinde dal realizzo. Dal 2027 quelle tre piattaforme trasmetteranno un flusso di dati che rende quella posizione immediatamente leggibile. La ricostruzione, prima onerosa, diventa una query.

C’è poi un effetto meno discusso ma altrettanto concreto: la coerenza pluriennale. Un dato che arriva dal 2027 in poi consente all’amministrazione di formulare inferenze anche sul passato. Se al 1° gennaio 2026 un utente risulta detenere una giacenza significativa su un exchange, la domanda su come e quando quella giacenza si sia formata diventa naturale. La DAC 8 non ha efficacia retroattiva, ma i dati che produce illuminano anche ciò che sta prima di essa. Per chi ha posizioni non dichiarate negli anni precedenti, questo è il vero elemento di novità.

I casi che generano più dubbi

Alcune situazioni ricorrono con particolare frequenza nei quesiti che riceviamo, e vale la pena chiarirle una per una.

Wallet in autocustodia. Non esiste un prestatore obbligato a comunicare, quindi non c’è flusso DAC 8. Restano però intatti gli obblighi di monitoraggio e di tassazione a carico del titolare. Va anche considerato che i trasferimenti in uscita da un exchange verso un indirizzo esterno sono oggetto di comunicazione: il Fisco può vedere che il valore è uscito, anche se poi ne perde la tracciatura.

Exchange extra UE. La distinzione rilevante non è tra Unione ed extra Unione, ma tra giurisdizioni qualificate e non qualificate. Un operatore stabilito in uno Stato che ha aderito al CARF e figura nell’elenco pubblicato entro il 15 maggio comunica come un operatore europeo. Un operatore stabilito altrove no, ma questo espone l’utente a un rischio diverso: la difficoltà di provare l’origine dei fondi quando li riporta nel circuito regolamentato.

Finanza decentralizzata. È l’area più incerta. Dove non c’è un soggetto che esercita il controllo sulla piattaforma e presta servizi per conto degli utenti, manca il soggetto obbligato. Dove invece esiste un’entità che gestisce l’interfaccia e interviene nelle operazioni, la qualificazione come gestore di cripto-attività diventa discutibile caso per caso. È un terreno in evoluzione e generalizzare sarebbe scorretto.

Staking e mining. Le remunerazioni non sono di per sé oggetto di comunicazione DAC 8 in quanto tali, ma le operazioni di scambio e i trasferimenti che ne derivano lo sono. Il tema fiscale resta autonomo e va valutato secondo le regole sui redditi diversi e sui redditi di capitale.

NFT. Rientrano nel perimetro quando sono utilizzabili a fini di pagamento o di investimento, restano fuori quando hanno caratteristiche di unicità e non fungibilità tali da escluderne l’uso finanziario. La qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete del token, non dall’etichetta.

Come prepararsi ai mesi che precedono il primo invio

Il tempo tra oggi e il 30 giugno 2027 è una finestra utile, e sprecarla è la scelta peggiore. Ci sono attività che conviene affrontare adesso, quando il costo di sistemare una posizione è ancora contenuto.

La prima è la ricostruzione dello storico. Serve un inventario completo delle piattaforme utilizzate, degli indirizzi di portafoglio riconducibili al contribuente e delle movimentazioni. Molti exchange consentono l’esportazione integrale dello storico operazioni, e farlo finché l’account è attivo evita problemi seri in caso di chiusura del servizio. Nella pratica professionale capita spesso di dover ricostruire posizioni su piattaforme che nel frattempo hanno cessato l’attività, ed è un lavoro sproporzionato rispetto alla difficoltà di scaricare un file per tempo.

La seconda è la verifica della coerenza dichiarativa. Le annualità ancora accertabili vanno confrontate con lo storico ricostruito, per capire se esistono scostamenti sul quadro RW o sulla tassazione delle plusvalenze. Chi vuole orientarsi sugli adempimenti può partire dalla nostra guida su criptovalute e dichiarazione dei redditi, che ricostruisce il quadro degli obblighi in capo al contribuente.

La terza è la valutazione degli strumenti di regolarizzazione. Dove emergono omissioni, l’ordinamento offre percorsi che consentono di sanare la posizione con oneri ridotti rispetto all’accertamento, e la convenienza di ciascuno dipende dall’annualità, dall’importo e dalla natura della violazione. È una valutazione tecnica che richiede l’esame del caso concreto, non una regola generale applicabile a tutti.

La quarta, spesso trascurata, è l’allineamento dei dati anagrafici presso gli operatori. Se la residenza fiscale registrata su una piattaforma è obsoleta o il codice fiscale è assente, la comunicazione partirà con informazioni imprecise. Correggerle dopo, quando il dato è già transitato, è più complicato che aggiornare un profilo oggi.

Dac 7, dac 8 e dac 9: come si incastrano

Le sigle si somigliano e la confusione è comprensibile. Ognuna copre un’area distinta e conviene tenerle separate.

La DAC 7, recepita con il decreto legislativo n. 32 del 2023, riguarda i gestori di piattaforme digitali e i redditi che i venditori generano attraverso di esse: vendita di beni, locazioni brevi, servizi personali, noleggio di mezzi di trasporto. Chi vende online o affitta immobili tramite portali è già dentro questo perimetro da alcuni anni. La DAC 8 ne ha ritoccato l’elenco delle informazioni oggetto di comunicazione, aggiungendo la possibilità di comunicare l’identificativo del servizio di identificazione usato dai gestori per confermare identità e residenza dei soggetti.

La DAC 8 riguarda le cripto-attività ed è quella di cui stiamo parlando. Interviene inoltre sulle categorie di reddito già oggetto di scambio obbligatorio, che dai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2026 salgono a cinque, ed estende alle persone fisiche l’obbligo di comunicare i ruling transfrontalieri quando il valore supera 1.500.000 euro.

La DAC 9, introdotta dalla Direttiva (UE) 2025/872, non ha nulla a che vedere con le criptovalute. Definisce le regole per la trasmissione automatica delle dichiarazioni relative alla tassazione minima globale al 15% per i grandi gruppi multinazionali. Se ne sente parlare insieme alla DAC 8 solo perché le due sono entrate in vigore a distanza ravvicinata.

Risorse per approfondire

Il quadro normativo sulle cripto-attività si è stratificato rapidamente, e districarsi tra regolamento MiCA, obblighi di monitoraggio, regimi di tassazione e ora scambio automatico richiede una visione d’insieme. Abbiamo raccolto negli anni un percorso di approfondimento su criptovalute e tasse che ricostruisce il rapporto tra detenzione, realizzo e adempimenti dichiarativi. Per chi affronta situazioni complesse, con più giurisdizioni coinvolte o operatività protratta nel tempo, l’analisi generale non basta e serve un esame puntuale della posizione. Il confronto con un professionista esperto in criptovalute permette di distinguere ciò che va sistemato subito da ciò che può attendere, evitando sia l’inerzia sia gli interventi inutili.

Riepilogo dei punti chiave

La DAC 8 è la Direttiva (UE) 2023/2226, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025. Estende lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati membri alle cripto-attività, allineando l’Unione allo standard CARF elaborato dall’OCSE nel 2022. L’obbligo di comunicazione ricade sui prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi del regolamento MiCA e sui gestori di cripto-attività collegati al territorio italiano, non sul singolo contribuente. Gli operatori raccolgono dati identificativi e residenza fiscale degli utenti attraverso procedure di adeguata verifica, quindi trasmettono all’Agenzia delle Entrate le informazioni su operazioni di scambio e trasferimenti, distinte per tipo di cripto-attività, in formato XML tramite Entratel o Fisconline. Le date da ricordare sono tre: il periodo di riferimento parte dal 1° gennaio 2026, la prima trasmissione all’Agenzia scade il 30 giugno 2027, lo scambio tra amministrazioni avviene entro il 30 settembre. La DAC 8 non introduce nuove imposte e non crea obblighi dichiarativi aggiuntivi: rende verificabili quelli che già esistevano, dal quadro RW alla tassazione delle plusvalenze. I wallet in autocustodia non generano comunicazioni, ma i trasferimenti in uscita dagli exchange sì. La finestra che precede il primo invio è il momento utile per ricostruire lo storico operazioni, verificare la coerenza delle dichiarazioni presentate e valutare gli strumenti di regolarizzazione disponibili.

Domande frequenti su dac 8

Che cos’è la direttiva DAC8?

La DAC 8 è la Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, che modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale ed estende lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri alle cripto-attività. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025. Impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività di identificare gli utenti, accertarne la residenza fiscale e comunicare annualmente all’amministrazione finanziaria le operazioni di scambio e trasferimento effettuate, che vengono poi condivise con gli altri Stati membri e con le giurisdizioni qualificate non UE aderenti allo standard CARF dell’OCSE.

Da quando si applica la DAC 8 e quando arriva la prima comunicazione?

Gli obblighi derivanti dalla DAC 8 decorrono dal 1° gennaio 2026, che costituisce il primo periodo di riferimento. I prestatori di servizi con obbligo di comunicazione devono trasmettere le informazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo, quindi la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027. Lo scambio dei dati tra le amministrazioni fiscali dei diversi Paesi avviene successivamente, nei termini fissati al 30 settembre. Le operazioni antecedenti al 1° gennaio 2026 non rientrano nel flusso automatico, ma possono comunque essere oggetto di controllo attraverso altri canali informativi già a disposizione dell’amministrazione.

La DAC 8 introduce nuove tasse sulle criptovalute?

No. La DAC 8 è una direttiva sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di informazioni, non una norma impositiva. Non modifica le aliquote applicabili alle plusvalenze da cripto-attività, non introduce nuovi presupposti d’imposta e non crea obblighi dichiarativi ulteriori a carico del contribuente. Il suo effetto è di trasparenza: rende disponibili all’amministrazione finanziaria dati che prima poteva ottenere solo attraverso attività istruttorie mirate. Gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di tassazione dei redditi realizzati esistevano già e restano invariati.

Quali dati comunicano gli exchange all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’utente raccolti con le procedure di adeguata verifica, tra cui residenza fiscale e codice fiscale italiano quando disponibile, i dati identificativi dell’operatore che trasmette e le informazioni sulle operazioni, distinte per ciascun tipo di cripto-attività. Sono oggetto di comunicazione le operazioni di scambio, comprese le permute tra cripto-attività diverse, e i trasferimenti in entrata e in uscita, con i relativi controvalori. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica in formato XML attraverso i canali Entratel o Fisconline, secondo il tracciato definito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026.

I wallet in autocustodia rientrano nella DAC 8?

No, perché la comunicazione presuppone l’esistenza di un prestatore di servizi che opera per conto dell’utente. In un portafoglio in autocustodia le chiavi private sono nella disponibilità esclusiva del titolare e nessun intermediario esegue operazioni, quindi manca il soggetto obbligato. Questo non elimina gli obblighi fiscali del contribuente, che restano integralmente in capo a lui. Va inoltre considerato che i trasferimenti dagli exchange verso indirizzi esterni sono oggetto di comunicazione, per cui l’amministrazione finanziaria può rilevare l’uscita del valore dal circuito degli operatori vigilati anche quando non ne segue la destinazione successiva.

Qual è la differenza tra DAC 7, DAC 8 e DAC 9?

La DAC 7, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 32 del 2023, riguarda i gestori di piattaforme digitali e i redditi che i venditori realizzano attraverso di esse, come vendite di beni, locazioni brevi e servizi personali. La DAC 8 riguarda le cripto-attività e lo scambio automatico dei dati raccolti dai prestatori di servizi del settore, oltre a modificare alcune tipologie di scambio già in vigore. La DAC 9, introdotta dalla Direttiva (UE) 2025/872, non riguarda le criptovalute ma definisce le regole per la trasmissione automatica delle dichiarazioni relative alla tassazione minima globale al 15% per i grandi gruppi multinazionali.

Il vero spartiacque non è il 2027

La DAC 8 viene raccontata come una scadenza, ma funziona più come uno spartiacque culturale. Il settore delle cripto-attività è passato in pochi anni da un regime di sostanziale opacità informativa a un impianto di trasparenza paragonabile a quello bancario, e il 30 giugno 2027 è soltanto la data in cui questo passaggio diventa visibile. Chi ha operato con regolarità non ha nulla da temere e probabilmente non si accorgerà di niente. Chi ha posizioni disallineate ha davanti un periodo di tempo che si accorcia ogni mese, e il costo di intervenire cresce con il passare delle annualità.

Il passo sensato è mettere ordine adesso: recuperare lo storico delle operazioni finché è accessibile, verificare la coerenza di quanto dichiarato negli anni ancora accertabili e, dove emergono scostamenti, valutare con un professionista quale strumento di regolarizzazione risulta più conveniente per la situazione specifica. Non esiste una risposta valida per tutti, e proprio per questo l’analisi va fatta sul caso concreto.

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