Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata pubblicata la guida sulle nuove rateizzazioni delle cartelle di pagamento, un vademecum funzionale alla conoscenza delle regole che disciplinano il pagamento dilazionato, introdotte dal 1 gennaio 2025 dal d.lgs. 110/2024.
Riassumiamo di seguito cosa cambia.
Rateizzazioni su semplice richiesta
Con una semplice richiesta e, pertanto, senza dover allegare alcuna documentazione, dallo scorso 1 gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120.000 euro.
Rispetto alla situazione previgente si ha dunque qualche mese in più di tempo per mettersi in regola, considerato che fino al 2024 era possibile rateizzare senza documentazione fino a 72 rate.
Il nuovo meccanismo prevede una rateizzazione di durata massima crescente, pari a:
- 84 rate (7 anni) per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026
- 96 rate (8 anni) per le istanze presentate nel 2027 e nel 2028
- 108 rate (9 anni) per le istanze presentate dal 2029.
La rateizzazione è richiedibile online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante il servizio Rateizza adesso, a cui si accede mediante identità digitale. Qui si può presentare la domanda, ottenere il piano e pagare la prima rata.
In alternativa, è possibile presentare la domanda compilando il nuovo modello RS, che può essere trasmesso via PEC o consegnato negli sportelli dell’Agenzia.
Rateizzazioni documentate
Rimane sempre possibile ottenere una rateizzazione più prolungata, con rate da 85 a 120 (10 anni), ammesso che si comprovi la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, stando a quanto sancito dai nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Il numero di rate ottenibili attraverso la rateizzazione documentata dipende in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Anche in questo caso, ricordiamo che per agevolare i contribuenti, l’Agenzia ha messo a disposizione sul suo sito internet un simulatore che permette di calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.
La procedura è leggermente diversa a seconda della natura del contribuente. Per le persone fisiche o i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, è sufficiente allegare al modello di rateizzazione RDF la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare.
Di contro, se il contribuente è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, oltre al modello RDG bisognerà presentare la documentazione contabile necessaria a verificare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria (determinata dal valore dell’indice di liquidità) e il numero di rate concedibili (in relazione al valore dell’indice Alfa).
Rateizzazioni in proroga
Infine, nelle ipotesi di peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, l’Agenzia può concedere la rateizzazione in proroga. L’opzione è concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza. Al contribuente è richiesta la compilazione del modello RDP, allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.