La Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarimento in materia di tributo sui rifiuti con l’ordinanza numero 29243 del 5 novembre 2025. Con la pronuncia è infatti stato sancito che le riduzioni tariffarie sulla Tari spettano ai contribuenti anche in assenza di previsione nel regolamento comunale, purché sussistano le condizioni oggettive che ne giustificano il riconoscimento. La sezione tributaria ha così ribadito un principio fondamentale per la tutela degli utenti del servizio di raccolta rifiuti.
Secondo i giudici di legittimità, queste agevolazioni non costituiscono né un risarcimento danni per il cittadino e l’impresa né una sanzione nei confronti dell’amministrazione comunale inadempiente. Si tratta invece di uno strumento volto a modulare equamente l’imposizione fiscale in presenza di un servizio carente o inesistente. Le riduzioni tecniche previste dalla normativa hanno lo scopo di regolare situazioni caratterizzate da una contrazione oggettiva del servizio e dei relativi costi, a beneficio di una pluralità indistinta di utenti.
Il diritto alla riduzione opera automaticamente per legge
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda la natura automatica di questo diritto. Le riduzioni spettano per legge, indipendentemente dalla loro inclusione nel regolamento comunale e senza che sia necessaria una richiesta preventiva specifica da parte del contribuente. Quest’ultimo ha semplicemente l’onere di dimostrare che esistono i presupposti normativi per accedere al beneficio.
La Suprema Corte ha precisato che risulta irrilevante l’eventuale inadempimento contrattuale o extracontrattuale dell’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria opera con la finalità di temperare l’imposizione fiscale, non di sanzionare il Comune o compensare il cittadino per il disagio subito. Un principio che era peraltro già stato affermato dalla Cassazione con l’ordinanza numero 5940 del 2022, che aveva sottolineato il carattere obbligatorio dell’agevolazione al verificarsi delle situazioni oggettive che incidono sul presupposto impositivo.
Quando si applica la riduzione della tassa sui rifiuti
I contribuenti hanno diritto a corrispondere la Tari in misura ridotta al 20% quando il servizio non viene erogato regolarmente oppure non viene svolto affatto. Qualora l’attività di raccolta non raggiunga la zona in cui è situata l’utenza, costringendo il contribuente a ricorrere a un servizio privato sostitutivo, il tributo non è dovuto per intero.
Nelle aree del territorio comunale dove la raccolta risulta completamente assente, la tassa può essere richiesta nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La percentuale di riduzione deve inoltre essere graduata in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
L’irrilevanza della responsabilità comunale nel disservizio
La giurisprudenza ha chiarito un punto essenziale per i contribuenti. Non è necessario dimostrare una responsabilità specifica dell’amministrazione per accedere alla riduzione tariffaria. Gli Ermellini, con l’ordinanza numero 22531 del 2017, hanno considerato infondata una decisione che non riconosceva l’agevolazione in assenza di responsabilità accertata del Comune di Napoli nella gestione del servizio.
Il diritto alla riduzione sorge per il semplice fatto oggettivo che il servizio di raccolta, pur istituito e attivato, non venga concretamente svolto o venga erogato in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari. Le motivazioni alla base del disservizio non assumono alcun rilievo. Se il Comune non garantisce il corretto e regolare svolgimento della raccolta, resta comunque responsabile, indipendentemente dalle cause che hanno determinato la situazione di inefficienza.
Gli obblighi regolamentari e i parametri di misurazione del servizio
Il regolamento comunale deve comunque indicare elementi precisi per la gestione del servizio. Devono essere specificati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione ad aree con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione con l’individuazione degli ambiti territoriali e delle distanze massime di collocazione dei contenitori.
La normativa di riferimento, contenuta nei commi 656 e 657 della legge 147 del 2013, stabilisce che il tributo è dovuto al 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone prive di raccolta, con graduazione basata sulla distanza dal punto di raccolta più vicino.
Il presupposto impositivo e le eccezioni alla tassazione
Il presupposto della Tari rimane l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte destinati a qualsiasi uso. Sono esclusi dall’imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché si trovano in obiettive condizioni di inutilizzabilità durante l’anno.
Rientrano tra i locali esenti quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette tuttavia la prova contraria. Le condizioni che fanno venir meno questa presunzione devono essere indicate dal contribuente e verificate dall’ente impositore.
È importante sottolineare che non rileva la scelta volontaria di non utilizzare l’immobile. Anche gli immobili vuoti, privi di allacci alle reti idriche ed elettriche o di mobili, restano soggetti al prelievo. Non sono esenti dalla tassazione i locali lasciati concretamente inutilizzati per decisione del proprietario, ma solo quelli oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti.
L’onere probatorio a carico del contribuente
La recente ordinanza numero 7646 del 2025 ha precisato che chi invoca la riduzione della tassa ha l’onere di dimostrare il presupposto. Deve cioè provare che la raccolta non viene svolta nella zona di residenza, dimora o esercizio dell’attività oppure viene svolta in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana. L’onere della prova ricade sul soggetto occupante o detentore dell’immobile, che deve fornire elementi concreti e verificabili a sostegno della propria richiesta.
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