plusvalenza crypto

Plusvalenza crypto: come si calcola e quanto si paga

Calcolare la plusvalenza crypto sembra banale finché non si apre il primo estratto conto di un exchange. Il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto: fin qui la formula regge. Poi ci si accorge che quel bitcoin è stato comprato in sei tranche diverse, che tre mesi fa è passato per un ether e poi per una stablecoin, che una parte è arrivata da staking e un’altra da un airdrop mai richiesto. E che nel 2026 l’aliquota non è più quella dell’anno scorso. Vale la pena ricostruire il meccanismo pezzo per pezzo, perché è nei passaggi intermedi che si annidano gli errori più costosi.

La regola di base e le aliquote in vigore

La plusvalenza da cripto-attività è la differenza fra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale delle cripto-attività ricevute in permuta, e il costo o valore di acquisto. Rientra fra i redditi diversi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del TUIR e sconta un’imposta sostitutiva.

Sulle aliquote il quadro si è mosso parecchio in due anni, e serve tenere separate due date. Le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 scontano l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 salgono al 33 per cento, per effetto dell’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Attenzione a un dettaglio che confonde molti: quello che conta è la data in cui la plusvalenza viene realizzata, non quella in cui la cripto-attività è stata acquistata. Un bitcoin comprato nel 2019 e venduto a marzo 2026 sconta il 33 per cento.

Poi c’è la questione della soglia. La franchigia di 2.000 euro, quella che per due anni ha permesso a molti piccoli investitori di stare tranquilli, è rimasta in vigore soltanto per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 le plusvalenze concorrono a formare il reddito senza alcun limite di importo. Cinquanta euro di guadagno sono materia dichiarativa esattamente come cinquantamila.

Una deroga esiste e riguarda una categoria precisa di strumenti. Come segnalato dalla rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, per i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCA l’aliquota resta al 26 per cento. Chi tiene una quota rilevante del portafoglio in stablecoin euro regolamentate ha quindi un trattamento diverso da chi opera solo su asset volatili, e la distinzione va tracciata fin dal foglio di calcolo.

Quando la plusvalenza si realizza davvero

Questo è il punto in cui l’intuizione tradisce quasi tutti. Non serve incassare euro sul conto corrente perché scatti l’imposta. Sono fiscalmente rilevanti la cessione a titolo oneroso contro valuta avente corso legale, il rimborso e la permuta fra cripto-attività che non abbiano eguali caratteristiche e funzioni. Anche l’utilizzo di criptovaluta per acquistare un bene o un servizio chiude una posizione e genera plusvalenza o minusvalenza.

La neutralità fiscale sopravvive solo per la permuta fra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, secondo l’impostazione consolidata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria. Tradotto in pratica: scambiare bitcoin con ether è un evento rilevante, perché sono strumenti diversi per natura e funzione. Spostare bitcoin da un exchange a un wallet personale non lo è, perché non c’è alcuna cessione, cambia solo il luogo di custodia. La cessione di un NFT contro criptovaluta segue logiche sue, che meritano una valutazione dedicata.

Il caso che vediamo più spesso finire male è quello del trader attivo che ha fatto centinaia di swap cripto su cripto senza mai prelevare un euro, convinto di non dover dichiarare nulla fino al cash out. Ogni swap fra asset non omogenei ha generato un evento fiscale, e la ricostruzione a posteriori di due anni di operazioni su tre piattaforme diverse è un lavoro lungo, che si paga in tempo professionale e in ansia.

Sul fronte dei proventi, staking e airdrop hanno un trattamento diverso dalle plusvalenze: sono proventi derivanti dalla detenzione, assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Chi genera rendimento passivo dovrebbe trattare la tassazione dello staking come un capitolo a sé, perché sommarlo alle plusvalenze in un unico calderone porta a errori di quadro prima ancora che di importo.

Il costo di acquisto: dove si perdono i soldi veri

Le istruzioni ministeriali contengono una frase che vale la pena leggere due volte: il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, e in mancanza il costo è pari a zero. Costo zero significa che l’intera somma incassata diventa plusvalenza. Su una vendita da trentamila euro senza documentazione, la base imponibile non è il guadagno effettivo: sono trentamila euro pieni.

Quando ci sono acquisti successivi della stessa cripto-attività, l’ordine di imputazione nel regime dichiarativo segue il criterio LIFO: si considerano cedute per prime quelle acquisite più di recente. È una regola che cambia sensibilmente il risultato in mercati che hanno corso molto, e che va applicata con coerenza su tutto il periodo d’imposta. Chi opta invece per il regime amministrato presso un intermediario abilitato si sposta su una logica diversa, con il costo medio ponderato calcolato dall’intermediario stesso e l’imposta versata alla fonte.

Ci sono poi tre situazioni particolari che le istruzioni risolvono in modo netto. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume il costo del donante. E chi si è avvalso della rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025, versando l’imposta sostitutiva del 18 per cento prevista dai commi da 26 a 29 della legge 207 del 2024, deve sapere che l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili. La rivalutazione alza il costo fiscale, ma chiude la porta alle perdite deducibili su quella posizione.

Minusvalenze: la voce che quasi nessuno compila

Le plusvalenze si sommano algebricamente alle minusvalenze dello stesso periodo. Se le minusvalenze eccedono, l’eccedenza si riporta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, e a una condizione che è quella dimenticata più spesso: bisogna averla indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la minusvalenza è stata realizzata. Chi ha perso soldi nel 2022 e non lo ha scritto da nessuna parte non può recuperare nulla nel 2026.

Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 non rileva più il limite dei 2.000 euro che valeva per le cessioni fino al 31 dicembre 2024. Nel quadro RT trovano posto sia le minusvalenze pregresse riportate dalle dichiarazioni precedenti sia le eccedenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti purché non oltre il quarto. È interessante notare quanto questa asimmetria pesi nella pratica: gli anni buoni si dichiarano quasi sempre, gli anni cattivi quasi mai, e il risultato è che molti contribuenti pagano su plusvalenze lorde avendo perdite reali mai valorizzate. Un ripasso ordinato delle minusvalenze in criptovaluta è spesso la voce che sposta di più il conto finale.

Dove finisce tutto questo in dichiarazione

Il calcolo confluisce nella sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, nei righi da RT41 a RT45, dove i corrispettivi vanno distinti fra cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025 e cessioni successive, proprio perché il regime di soglia è diverso. La rideterminazione del valore si dichiara invece nella sezione XI, righi RT118 e RT119. Modello e istruzioni aggiornati sono pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Entrate, ed è da lì che conviene partire ogni anno.

Il calcolo delle plusvalenze non esaurisce però gli adempimenti. Chi detiene cripto-attività ha anche obblighi di monitoraggio e, in molti casi, deve versare l’imposta sul valore delle cripto-attività: un binario parallelo che vive nel quadro RW e che va compilato anche da chi non ha realizzato alcun guadagno. Confondere i due piani è l’errore strutturale più comune, e chi vuole vedere il quadro completo può partire dalla panoramica su criptovalute e tasse.

Riepilogo dei punti chiave

La plusvalenza crypto è la differenza fra corrispettivo percepito, o valore normale in caso di permuta, e costo di acquisto documentato. L’imposta sostitutiva è del 26 per cento sulle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 e del 33 per cento su quelle realizzate dal 1° gennaio 2026, con deroga al 26 per cento per i token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA. Quello che conta è la data di realizzo, non quella di acquisto. La soglia di esenzione di 2.000 euro vale solo per le cessioni fino al 31 dicembre 2024: dal 2025 ogni euro di plusvalenza è rilevante. Sono eventi fiscalmente rilevanti la vendita contro valuta legale, il rimborso, l’acquisto di beni e servizi in criptovaluta e la permuta fra cripto-attività prive di eguali caratteristiche e funzioni, mentre il trasferimento fra wallet propri non lo è. Senza documentazione certa del costo di acquisto il costo si considera pari a zero e l’intero corrispettivo diventa imponibile. In regime dichiarativo l’imputazione segue il criterio LIFO. Le minusvalenze si riportano fino al quarto periodo d’imposta successivo, ma solo se indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate. Il tutto si dichiara nella sezione V-A del quadro RT, righi da RT41 a RT45, mentre la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 con imposta sostitutiva del 18 per cento si espone nei righi RT118 e RT119.

Domande frequenti su plusvalenza crypto

Quanto si paga oggi sulla plusvalenza crypto?

L’imposta sostitutiva è del 26 per cento sulle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 e del 33 per cento su quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2026. Fa fede la data di realizzo, non quella di acquisto della cripto-attività. Per i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCA l’aliquota resta al 26 per cento.

Devo pagare le tasse se scambio bitcoin con ether senza prelevare euro?

Sì. La permuta è fiscalmente neutra solo fra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Bitcoin ed ether sono strumenti diversi, quindi lo scambio realizza una plusvalenza o una minusvalenza calcolata sul valore normale al momento dell’operazione, anche se nessun euro tocca il conto corrente.

Esiste ancora la franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze?

No. La soglia di 2.000 euro si applica soltanto alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024. Per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2025 le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito senza alcun limite di importo, e lo stesso vale in senso opposto per le minusvalenze.

Che succede se non ho la documentazione dei prezzi di acquisto?

Le istruzioni sono esplicite: il costo va documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente e, in mancanza, si considera pari a zero. L’intero corrispettivo diventa quindi plusvalenza tassabile. Vale la pena recuperare export delle transazioni, estratti conto degli exchange e ricevute bancarie prima di predisporre la dichiarazione.

Posso recuperare le perdite degli anni scorsi?

Le minusvalenze eccedenti si riportano in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state realizzate. Se una perdita non è mai stata dichiarata, non è recuperabile negli anni successivi.

Conviene aver rivalutato le cripto al 1° gennaio 2025?

Dipende dalla posizione. La rideterminazione consente di assumere il valore al 1° gennaio 2025 al posto del costo storico, pagando un’imposta sostitutiva del 18 per cento. In cambio, però, il valore rideterminato non permette di realizzare minusvalenze fiscalmente utilizzabili su quella cripto-attività. È una scelta che va verificata caso per caso sui numeri reali del portafoglio.

Che cosa fare prima della prossima dichiarazione

Chi ha operato in criptovaluta nell’ultimo anno ha davanti un lavoro di ricostruzione che conviene fare a freddo, non nella settimana della scadenza. Servono gli export completi delle transazioni di ogni piattaforma, il valore normale alle date delle permute, la mappa dei trasferimenti fra wallet propri per escluderli dal calcolo e l’elenco delle minusvalenze pregresse effettivamente dichiarate negli anni scorsi. Con questi quattro elementi il conteggio si chiude in modo difendibile; senza, ogni numero è una stima.

Il quadro normativo su questa materia si muove ogni anno, spesso in legge di bilancio: quanto scritto qui fotografa le regole in vigore ad agosto 2026 e ha finalità informative. Le posizioni con permute frequenti, staking, asset ereditati o rivalutazioni pregresse meritano una verifica sui documenti, perché è lì che la differenza fra un calcolo corretto e uno approssimativo si misura in migliaia di euro.

Richiedi consulenza: vediamo insieme i numeri del tuo portafoglio prima che diventino un problema di dichiarazione.

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