La Cassazione conferma la validità delle notificazioni tributarie inviate tramite raccomandata all’indirizzo comunicato all’Anagrafe italiani residenti all’estero, anche in caso di mancato ritiro da parte del destinatario.
La pronuncia della Suprema Corte
Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante per le notifiche agli italiani residenti all’estero. I giudici hanno infatti confermato che è perfettamente legittima la notifica di atti tributari effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spedita direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo indicato dal contribuente iscritto all’AIRE.
La notifica si considera validamente perfezionata anche quando si conclude per “compiuta giacenza” a causa del mancato ritiro da parte del destinatario. Con questa decisione vengono dunque respinte definitivamente le obiezioni sollevate dal contribuente, che contestava la modalità di notifica utilizzata dall’amministrazione finanziaria.
Il caso analizzato dai giudici
La vicenda prende origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’accertamento solo molto tempo dopo la presunta notifica.
Sia il tribunale di primo grado che la commissione d’appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, riconoscendo la regolarità della notifica. I giudici di secondo grado hanno specificatamente affermato che, essendo il contribuente iscritto all’AIRE, la notifica tramite raccomandata all’indirizzo di residenza estera da lui stesso comunicato era valida e regolare, anche se perfezionatasi per compiuta giacenza.
Le argomentazioni del contribuente
Il ricorrente aveva portato in Cassazione diverse argomentazioni contro la validità della notifica. Secondo la sua tesi, la raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe una modalità consentita solo se effettuata da soggetti specificamente abilitati, come il messo comunale o il messo speciale autorizzato dall’ufficio, conformemente all’articolo 60 del DPR n. 600/73.
Il contribuente sosteneva inoltre che il messo dovesse apporre in calce al provvedimento la relazione di notificazione prevista dall’articolo 148 del codice di procedura penale, con argomentazioni che miravano a dimostrare l’irregolarità formale della procedura seguita dall’amministrazione.
Il quadro normativo di riferimento
L’AIRE è stata istituita con la legge n. 470/1988 e raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per periodi superiori ai dodici mesi. La gestione è affidata ai comuni sulla base delle informazioni fornite dalle rappresentanze consolari.
Il quadro normativo attuale è il risultato di un’evoluzione legislativa iniziata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 366 del 2007: il legislatore è infatti intervenuto con il decreto legge del 25 marzo 2010, introducendo i nuovi commi quarto e quinto nell’articolo 60 del DPR 600/73.
Le nuove disposizioni normative
Il comma 4 dell’articolo 60 stabilisce che la notificazione ai contribuenti non residenti può essere validamente effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE. In mancanza di tale indirizzo, si utilizza quello indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del codice fiscale o nei relativi modelli di variazione.
Il comma 5 precisa che questa modalità è valida quando i contribuenti non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate un indirizzo specifico per le notificazioni. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione.
La motivazione della Cassazione
I giudici di Cassazione hanno evidenziato che nel caso specifico il contribuente era regolarmente iscritto all’AIRE e la raccomandata era stata spedita all’indirizzo corretto. La notifica si è perfezionata validamente perché il contribuente, risultato assente alla consegna secondo il servizio postale francese, è stato comunque avvisato ma non ha ritirato il plico raccomandato.
La Corte ha respinto anche l’ultima eccezione del ricorrente, secondo cui il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare ricerche specifiche per verificare una eventuale residenza italiana del contribuente. I giudici hanno precisato che tali ricerche erano state comunque effettuate: il messo aveva attestato l’assenza di residenza, abitazione o domicilio a Varazze (dove risultava l’ultimo domicilio fiscale), mentre il contribuente risiedeva pacificamente all’estero ed era regolarmente iscritto all’AIRE.
