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Dichiarazione criptoattività possedute e imposta di bollo: nuova risposta delle Entrate a interpello

Con risposta n. 181/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta all’interpello avanzato da un proprio contribuente, con cui l’istante domandava chiarimenti sul corretto modo per dichiarare le criptoattività detenute presso una società di diritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). 

In particolare, l’istante afferma di aver regolarmente indicato la criptovaluta detenuta nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d’imposta 2023, è stata addebitata dalla società l’imposta di bollo. Chiarisce inoltre l’istante che non ha mai conferito alla società alcun incarico di agire come sostituto d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 

Domanda, pertanto, se sussista o meno l’obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 e se debba applicare l’imposta sul valore delle criptoattività, ai sensi del comma 18, ultimo periodo, dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

Dichiarazione criptoattività: l’ipotesi dell’istante

Per l’istante, i bitcoin posseduti dovrebbero essere indicati nel Quadro RW del Redditi, non avendo conferito alla società alcun incarico di agire quale sostituto d’imposta. Ritiene inoltre che non si applichi l’imposta sul valore delle criptoattività perché sui bitcoin detenuti è già stata pagata l’imposta di bollo. 

Ancora, l’istante afferma che se comunque si ritenesse applicabile l’imposta sul valore dei bitcoin, bisognerebbe escludere dalla base imponibile “gli importi in valuta tradizionale presenti nel rendiconto” rilasciato dalla società, riconducibili agli importi in euro temporaneamente presenti alla fine dell’anno in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti.

Infine, l’istante ritiene che tale importo in euro non debba essere indicato nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, né essere assoggettato all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), perché non detenuto in un deposito o conto corrente bancario costituito all’estero.

Il parere dell’Agenzie delle Entrate

Considerata la ricchezza del tema, proviamo a semplificare quali siano state le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta al succitato interpello.

In primis, il Fisco rammenta come per criptoattività si debba intendere una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Tralasciando le altre ricostruzioni normative, di cui ci siamo occupati lungamente in questo sito, rileviamo poi come nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito come dal 1° gennaio 2023 la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute e che tale adempimento ricorre anche per i soggetti che, pur non essendo  possessori diretti delle criptoattività, siano comunque titolari effettivi dell’investimento secondo  quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Stante la formulazione della norma, dunque, gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia e nel Quadro RW va compilato un rigo per ogni ‘portafoglio”, ”conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente. 

Per quanto poi riguarda le modalità di compilazione del Quadro RW, si richiamano le istruzioni del Modello Redditi 2024 Persone Fisiche, dove si specifica che “il contribuente  dovrà compilare il Quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale  che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE e dell’imposta sulle cripto attività. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione delle imposte, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16”.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, le Entrate ricordano che la stessa, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore riguardi anche le criptoattività. L’imposta è dovuta almeno una volta l’anno o alla chiusura del rapporto, a seconda della periodicità di invio delle comunicazioni.

In seguito alle ultime variazioni normative, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Lo stesso documento di prassi precisa poi che l’imposta sul valore delle criptoattività

è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le criptoattività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.  In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di bollo, si applica l’imposta sul valore delle criptoattività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute. L’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato si applica nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Come chiarito dalla circolare 30/E, dunque, dal 1° gennaio 2023 se non vi è un intermediario che applica l’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel  territorio dello Stato.

Tornando alla fattispecie su cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa, l’istante ha affermato di detenere criptoattività presso un prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano, regolarmente iscritto nel registro tenuto dall’OAM, che ha applicato l’imposta di bollo. Pertanto, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività.

L’istante è inoltre tenuto alla compilazione del Quadro RW per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. 

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