tassazione compenso amministratore

Tassazione compenso amministratore: come funziona?

Di norma le società corrispondono dei compensi ai propri amministratori per remunerare l’attività di gestione condotta in favore della stessa società.

Il compenso è di regola fissato dall’assemblea dei soci con specifica delibera assembleare e può essere determinato in misura fissa, variabile (ad esempio, sul reddito prodotto) o in misura mista.

Al di là della modalità di calcolo del compenso dell’amministratore, ciò che non cambia – ai sensi dell’art. 50 Tuir – è il fatto che i compensi costituiscono di norma redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, scontando pertanto in capo all’amministratore la tradizionale imposizione Irpef e le addizionali.

La tassazione in capo allo stesso amministratore avviene nell’anno in cui sono stati percepiti, con il rispetto del principio di cassa. Una piccola eccezione è stata rappresentata anche per il 2025 dall’applicazione del principio di cassa allargato, secondo cui i compensi corrisposti all’amministratore entro il 12 gennaio 2025 hanno concorso a formare il suo reddito (tassato) nel 2024, a patto che l’amministratore sia un soggetto assimilato al lavoratore dipendente, ossia non inquadrabile come lavoratore autonomo titolare di partita IVA.

Di conseguenza, sui compensi erogati agli amministratori fino al 12 gennaio 2025, relativamente all’attività svolta nel 2024, si procederà con l’operare la ritenuta in base alle aliquote progressive Irpef per scaglioni di reddito vigenti nel 2024, attribuire detrazioni (ad esempio per i carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2024 e assoggettarli alle aliquote previdenziali in vigore per lo stesso esercizio.

Tassazione compenso amministratore e deducibilità in capo alla società

Per quanto riguarda la deducibilità, ricordiamo l’art. 95 co. 5 del Tuir stabilisca come i compensi agli amministratori siano deducibili ai fini Ires nell’esercizio in cui sono corrisposti. La norma ha una ratio che non deve stupire: l’obiettivo è quello di far coincidere il periodo in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore, con quello in cui sono stati dedotti dal reddito dell’erogante.

Ricordiamo in tal proposito che il compenso all’amministratore non è deducibile ai fini Irap, perché si qualifica come costo per un compenso a soggetto assimilato a quello di lavoro dipendente. Se però l’amministratore agisce come professionista, titolare di partita Iva, allora il compenso sarà deducibile ai fini Irap nell’anno di maturazione, qualificandosi come costo per servizi professionali.

Contabilmente, il compenso all’amministratore sarà rilevato nel bilancio con rispetto della competenza economica, ovvero nell’anno in cui il compenso matura, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione nell’anno. Come abbiamo visto, invece, la deducibilità segue il principio di cassa, riferendosi all’esercizio in cui vi è stata effettiva corresponsione del compenso.

Si coglie anche l’occasione per rammentare come i compensi erogati agli amministratori della società non siano deducibili se non sono previsti da apposita delibera dell’assemblea.

Insomma, riepilogando:

  • Se l’amministratore è assimilato al lavoratore dipendente, i compensi 2024 erogati fino al 12 gennaio 2025 sono tassati in capo all’amministratore nel 2024. La deducibilità Ires del compenso è riconducibile allo stesso esercizio 2024, ma il compenso non sarà deducibile ai fini Irap.
  • Se l’amministratore è un professionista titolare di partita Iva e agisce come lavoratore autonomo, i compensi 2024 erogati fino al 31 dicembre sono tassati in capo all’amministratore nello stesso 2024. La deducibilità Ires del compenso vale per il medesimo anno. Il compenso è inoltre deducibile Irap.

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