Con risposta n. 219 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non possono rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di piccole e medie imprese innovative, effettuate tramite compravendita di partecipazioni già detenute da terzi. Tale modalità di acquisto, infatti, non solo non rientra tra quelle che sono espressamente contemplate dalla disciplina di riferimento, ma non sarebbe nemmeno conforme alla ratio della stessa.
L’obiettivo della normativa in vigore
Andando per gradi, ricordiamo come le agevolazioni fiscali in questione, sancite dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012 in materia di start up innovative e dall’articolo 4, comma 9, del Dl n. 3/2015 in tema di Pmi innovative, consistono nella concessione di detrazioni per gli investitori Irpef o di deduzioni per quelli Ires, all’interno di un sistema che è finalizzato a supportare la nascita e lo sviluppo delle start up e delle Pmi innovative.
È evidente come l’obiettivo del legislatore sia quello di prevedere incentivi fiscali che possano incoraggiare gli investimenti da parte di privati e aziende che investono direttamente o per il tramite di società di investimento specializzate. Sulla base della norma, la nozione di ”investimento agevolato’‘ rientrano esclusivamente i conferimenti in denaro che vengono realizzata al momento della costituzione della start up e/o Pmi innovativa o in quello di aumento del capitale sociale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 219 viene fornita a una società di gestione del risparmio indipendente che ha istituito un fondo di investimento mobiliare, alternativo, chiuso e non riservato. L’istante ha domandato chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del Dm 2019, in cui si indica la definizione di Oicr qualificato, che investe prevalentemente in start up o Pmi innovative ammissibili e può dunque attribuire il diritto alle agevolazioni fiscali a coloro che investono nello stesso.
Ebbene, secondo le norme di riferimento l’investimento agevolato può essere effettuato direttamente dall’investitore o indirettamente tramite di intermediari qualificati che investono in prevalenza in start up e/o Pmi innovative.
La società domanda, dunque, se i sottoscrittori dello strumento possono accedere alle agevolazioni fiscali previste anche se il fondo investirà nelle Pmi innovative ammissibili, oltre che con conferimenti in denaro iscritti a incremento della voce capitale e/o riserva sovrapprezzo dell’impresa target, anche tramite compravendita di partecipazioni.
L’Agenzia sottolinea che rientrano nella nozione di investimento agevolato solo ed esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o Pmi innovativa o di aumento del capitale sociale, e che sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della Pmi innovativa.
Pertanto, il Fisco non ritiene che possano rientrare tra gli investimenti agevolati gli acquisti di azioni o quote di Pmi innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.