aliquota agevolata

Passaggio da regime ordinario a forfetario: nessuna aliquota agevolata al 5%

Con la risposta n. 226 pubblicata lo scorso 22 novembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco ha chiarito che chi passa dal regime ordinario al regime forfetario non può beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% prevista per chi avvia una nuova attività.

Il chiarimento è coerente con il contenuto della circolare n. 10/E del 2016, in cui viene evidenziato che il vincolo per cui la nuova attività non può essere collegata a una precedente attività di impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, persegue un obiettivo di natura antielusiva.

Per questo motivo, lo scopo è quello di evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitano a modificare la sola veste giuridica dell’attività che era stata esercitata in precedenza, sfruttando ad esempio la sola variazione del codice ATECO per dimostrare un presunto rinnovo dell’attività.

Il chiarimento al quesito di un contribuente

Ricordiamo che il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una contribuente riguardo l’interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che regola l’applicazione dell’aliquota del 5% sul reddito nel regime forfetario.

Il contribuente era passato dal lavoro dipendente a quello autonomo nello stesso anno fiscale, e ipotizzava di poter accedere al regime forfetario solo dal secondo anno di attività, poiché nel primo anno non aveva potuto usufruirne per il superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente (causa ostativa prevista dal comma 57).

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha però sottolineato innanzitutto un requisito fondamentale: la nuova attività non deve essere una semplice continuazione di un precedente lavoro dipendente o autonomo e, per valutare questo aspetto, è necessario verificare se l’attività si rivolge alla stessa clientela e richiede le medesime competenze professionali. Si configura una continuità sostanziale, ad esempio, quando il contribuente svolge la stessa attività rivolgendosi allo stesso mercato.

Aliquota agevolata solo se si è agli inizi

Insomma, l’ulteriore intervento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’aliquota agevolata è destinata esclusivamente a chi avvia una nuova attività adottando il regime forfetario fin dall’inizio. Di conseguenza, chi inizia un’attività in regime ordinario – per esempio a causa di un’esclusione prevista dal regime forfetario – e solo successivamente passa al regime forfetario continuando la stessa attività, non può beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%, come nel caso del contribuente in questione.

L’Agenzia conclude che l’impossibilità di usufruire dell’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni rende superflua ogni altra considerazione, incluse quelle sulla presenza del requisito della “novità” ai fini dell’applicazione di tale aliquota.

Per saperne di più invito tutti i lettori interessati a contattarmi qui.

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