Con istanza di interpello n. 135/2025, una PMI innovativa iscritta all’OAM nel Registro degli operatori di valute virtuali, ha domandato alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime amministrato per sulla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, per i propri clienti.
L’interpello offre chiarimenti di particolare interesse, considerato che l’istante ha posto quesiti molto specifici sul calcolo della plusvalenza nei casi in cui:
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di proprietà
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto su altro exchange
- revochi l’opzione per il regime del risparmio amministrato
- l’istante riceva dei depositi in criptovalute provenienti da altri wallet intestati agli stessi clienti o a soggetti terzi.
Con l’occasione, l’istante ha anche domandato dei chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle criptovalute.
Saltiamo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (comunque leggibile sul testo originario dell’interpello, qui disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate) e occupiamoci della risposta del Fisco.
Per prima cosa, condividiamo come l’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (la Legge di Bilancio 2023) abbia introdotto alcune modifiche sulla disciplina della tassazione delle criptoattività per rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle differenti tipologie di criptoattività presenti nel sistema.
In particolare, il comma 126 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera c-sexies del comma 1 art. 67 del TUIR, che ora prevede
le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per criptoattività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
La risposta del Fisco continua poi chiarendo che le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto delle operazioni che hanno per oggetto le criptoattività, sono imponibili in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
Ora, con le modifiche successive, il legislatore ha anche previsto la possibilità di applicazione di tale imposta sostitutiva da parte degli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con l’opzione da parte del contribuente per il regime del risparmio amministrato o risparmio gestito.
Il regime amministrato
Per quanto attiene in particolare il regime del risparmio amministrato, il comma 3 del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che
I soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all’effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell’applicazione dell’imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni.
I soggetti di cui al comma 1 sospendono l’esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell’imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per le criptoattività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa.
Al comma 4 si legge poi che
Per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività.
Per il comma 5 della stessa disposizione
Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l’importo delle predette minusvalenze, perdite o
differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
Inoltre, il comma 6 della disposizione in commento prevede che
Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti.
Si passa infine al successivo comma 7, che dispone che
Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell’opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
Tutto ciò premesso, per il Fisco la società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare con specifica documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente.
In caso di revoca dell’opzione del regime amministrato da parte del cliente con conseguente passaggio al regime dichiarativo, allora l’istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, e dovrà comunicare al cliente i valori di carico delle criptoattività detenute nel wallet. Nell’ipotesi in cui siano invece presenti delle minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate.
Le minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a criptoattività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per l’amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Il Fisco richiama poi quanto già chiarito nella circolare n. 30/E del 2023: tenuto conto che non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle criptoattività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto con l’intermediario deve avere ad oggetto solo le criptoattività.
Nel caso in cui i clienti depositino criptovaluta sui wallet detenuti presso l’Istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestatati ai clienti stessi, qualora gli intermediari o operatori che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle criptoattività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione.
È pertanto esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di consegnare la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.
Infine, il Fisco rammenta che sia già stato chiarito che «gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a criptoattività aventi la medesima denominazione». Quanto affermato ricalca dunque ciò che è già stato detto in riferimento ad altri strumenti finanziari nella circolare n. 165 del 1998, paragrafo 3.3.4, a commento del comma 4, dell’articolo, 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, nel caso in cui i titoli o gli altri valori mobiliari della stessa specie ed aventi eguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi.
Ebbene, se ricade questo caso, si assume come costo o valore di acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria, il che consente all’intermediario di disporre di un unico valore da prendere a riferimento ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze e degli altri redditi diversi e appare corretto l’aggiornamento del valore medio delle cripto attività con medesima denominazione in presenza di acquisti successivi. Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.