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Criptovalute: il reporting fiscale si allarga con il nuovo decreto Dac8

Il governo italiano ha definitivamente adeguato la normativa sui dati da comunicare alle autorità fiscali in materia di criptovalute. Un decreto ministeriale pubblicato il 31 dicembre estende e precisa infatti gli obblighi di segnalazione, allineando l’Italia alla direttiva europea Dac8 e al regolamento MiCa.

Le conseguenze riguardano direttamente gli intermediari finanziari e, indirettamente, tutti gli investitori in cripto-attività.

Cosa cambia nella comunicazione dei dati

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, firmato il 30 dicembre e pubblicato immediatamente in Gazzetta Ufficiale, è un passaggio fondamentale nell’attuazione della direttiva europea Dac8 (direttiva UE 2023/2226), che era stata già recepita dall’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo numero 194 del 10 dicembre 2025, ma necessitava di dettagli operativi e chiarimenti per essere applicata correttamente.

Il nuovo provvedimento interviene sul decreto del 28 dicembre 2015, che disciplinava fino ad ora lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri a fini fiscali: uno schema di comunicazione (Common Reporting Standard), ora si estende al mondo delle criptovalute con regole specifiche e dettagliate.

L’ampliamento delle definizioni chiave

Il decreto aggiorna in modo significativo le definizioni chiave relative agli operatori che devono rispettare gli obblighi di reporting. La nozione di istituzione di deposito, tradizionalmente intesa come banca o intermediario che custodisce fondi per conto dei clienti, si allarga notevolmente: include ora anche i soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali della banca centrale per conto dei propri clienti.

L’ampliamento è evidentemente fondamentale, perché riconosce la realtà contemporanea: gli intermediari finanziari moderni gestiscono sempre più spesso forme digitali di valore, non solo il contante o i depositi tradizionali. La moneta elettronica e le valute digitali emesse dalle banche centrali sono una parte crescente dell’ecosistema finanziario e necessitavano di essere incluse nel regime di reporting.

Anche la definizione di entità di investimento subisce una riscrittura completa, non nei termini di una mera integrazione, bensì di una rielaborazione che include esplicitamente le attività di gestione e amministrazione di criptovalute. Una nuova formulazione che si allinea direttamente con il regolamento MiCa, assicurando coerenza tra diverse normative europee.

Il nuovo perimetro degli asset

Il provvedimento introduce inoltre una serie di definizioni nuove e precise riguardanti gli asset che rientrano negli obblighi di segnalazione. Vengono definite con chiarezza la moneta elettronica, la moneta fiduciaria, le valute digitali della banca centrale, e soprattutto le “cripto-attività oggetto di comunicazione”, cioè quelle rispetto alle quali scatta l’obbligo di reporting.

Un altro aspetto non sottovalutabile riguarda le esclusioni. Sono escluse dal reporting le criptovalute che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento, qualora il prestatore di servizi riesca a dimostrare adeguatamente questa caratteristica. Pertanto, token o cripto-attività con funzioni puramente tecniche o di governance, senza valore economico diretto, potrebbero restare fuori dal sistema di comunicazione obbligatoria.

Le implicazioni operative per gli intermediari

Sul piano pratico, il decreto modifica significativamente il modo in cui gli intermediari finanziari devono operare. La nozione di conto di deposito si estende per includere i conti che rappresentano moneta elettronica e quelli che custodiscono valute digitali della banca centrale a beneficio della clientela: conti che, da un punto di vista operativo, sono ora equiparati ai conti di deposito tradizionali per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione.

Il decreto introduce anche una distinzione importante tra conti preesistenti e nuovi conti. I rapporti bancari aperti a partire dal primo gennaio 2026 sono considerati “nuovi conti” quando l’istituzione finanziaria è obbligata alla comunicazione esclusivamente per effetto della norma Dac8. Una distinzione che ha implicazioni pratiche significative, perché determina quando e come i dati devono essere comunicati.

Per i conti già aperti al 31 dicembre 2025, il decreto offre un’importante semplificazione amministrativa. Le istituzioni finanziarie non saranno obbligate a comunicare le informazioni sui soggetti che esercitano il controllo effettivo qualora tali dati non siano già nella loro disponibilità, evitando così di costringere i gestori a raccogliere retroattivamente informazioni che non avevano in archivio, una soluzione realistica che tiene conto delle difficoltà operative.

Cosa cambia per chi detiene criptovalute

Per i detentori di criptovalute, le implicazioni sono dirette anche se non sempre visibili. Gli intermediari presso i quali custodiscono le loro cripto-attività dovranno infatti comunicare informazioni più dettagliate alle autorità fiscali italiane, adeguandosi così alle normative internazionali di trasparenza fiscale.

Gli investitori devono inoltre essere consapevoli che le loro posizioni in criptovalute presso intermediari regolamentati sono soggette a controllo fiscale, così come i conti bancari tradizionali. Insomma, l’anonimato nel mondo cripto è sempre più difficile da mantenere quando si utilizzano canali regolamentati e chi desidera operare nel settore deve assicurarsi di farlo attraverso intermediari autorizzati e di dichiarare correttamente alle autorità fiscali i propri investimenti e guadagni.

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